Normativa
In Europa
La Direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, approvata il 17 novembre 2003 e pubblicata nella GUCE n. L 345 del 31 dicembre 2003, costituisce il primo passo in tema di riutilizzo dell'informazione del settore pubblico.
I capisaldi della Direttiva:
le informazioni del settore pubblico sono "un'importante materia prima per i prodotti e i servizi imperniati sui contenuti digitali" da riutilizzare per "sfruttarne il potenziale e contribuire alla crescita economica e alla creazione di posti di lavoro";
gli Enti pubblici hanno il compito di favorire il riuso e rendere disponibili i documenti attraverso indici on line e licenze standard;
sono soggetti a riuso solo documenti e informazioni privi di vincoli: sono esclusi dall'applicazione della Direttiva i dati personali e le informazioni detenute da emittenti di servizio pubblico, istituti d'istruzione e di ricerca, musei, biblioteche, archivi e altri enti culturali...
La Direttiva disciplina il riutilizzo indicando che:
i documenti devono essere messi a disposizione possibilmente per via elettronica ed entro 20 giorni;
i documenti devono essere messi a disposizione nel formato e nella lingua originale: gli Enti non hanno l'obbligo di adeguarli o di crearne di nuovi per soddisfare la richiesta;
gli Enti pubblici possono richiedere un compenso in denaro: in questo caso hanno l'obbligo di fissare e pubblicare le tariffe che non devono superare i costi di raccolta, produzione, riproduzione e diffusione dei documenti richiesti, maggiorati di un congruo utile sugli investimenti;
gli Enti pubblici possono autorizzare il riutilizzo incondizionato di documenti oppure vincolarlo a determinate condizioni: in questo caso devono predisporre e diffondere licenze standard;
le condizioni fissate non devono comportare discriminazioni per le categorie destinatarie del riuso: i documenti devono essere a disposizione di tutti gli operatori potenzialmente presenti sul mercato;
sono possibili licenze con diritti esclusivi, rese pubbliche, soggette a riesame periodico e con scadenza periodica, solo per l'erogazione di servizi d'interesse pubblico.
In Italia
L'attuazione italiana della direttiva comunitaria è avvenuta con il Decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, pubblicato nella G.U. del 14 febbraio 2006, n. 37.
Il provvedimento è stato predisposto dal Ministro per le politiche comunitarie e da quello per l'innovazione e le tecnologie, in accordo con i dicasteri degli Affari Esteri, Giustizia, Economia e Finanze, Funzione pubblica.
Il Decreto Legislativo 36/2006 è stato successivamente modificato dalla L. 96/2010.
Il Codice dell'Amministrazione Digitale, all'art. 52, comma-1-bis, prevede che le Pubbliche Amministrazioni debbano promuovere "progetti di elaborazione e di diffusione dei dati pubblici di cui sono titolari", nonché assicurarne la pubblicazione "in formati aperti", al fine di "valorizzare e rendere fruibili" i dati stessi.
Tale impostazione ha trovato autorevole conferma nel "Vademecum sull'OpenData" pubblicato dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione nel mese di ottobre 2011.