Accesso civico

25 gennaio 2019
Accesso civico

L’istituto dell’accesso civico già introdotto dall’art. 5 comma 1 del DLgs 33/2013, ha previsto la possibilità per qualunque cittadino di richiedere ad una Pubblica Amministrazione la pubblicazione di dati o informazioni che quest’ultima abbia omesso o ritardato di pubblicare.
Il d.lgs. 97/2016, entrato in vigore a maggio 2016, ha introdotto il nuovo comma 2, che permette un accesso di tipo generalizzato, secondo i modelli del FOIA (Freedom Of Information Act) di origine anglosassone.
Ciò in attuazione del principio di trasparenza che il novellato articolo 1, comma 1, del decreto ridefinisce come accessibilità totale dei dati e dei documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni non più solo finalizzata a "favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche", ma soprattutto, e con una modifica assai significativa, come strumento di tutela dei diritti dei cittadini e di promozione della partecipazione degli interessati all’attività amministrativa.
La nuova tipologia di accesso, si aggiunge all’accesso civico già disciplinato dal comma 1 dell’art.5 del medesimo decreto e all’accesso agli atti ex. l. 241/1990.
Fermo restando che la regola della generale accessibilità è temperata dalla previsione di eccezioni poste a tutela di interessi pubblici e privati che potrebbero subire un pregiudizio dalla diffusione generalizzata di talune informazioni, l’A.O.U. di Cagliari garantisce il diritto all’accesso civico, secondo le modalità riportate nell’allegato modulo, che il cittadino è tenuto a compilare e in ogni sua parte.
MODALITÀ PER ESERCITARE IL DIRITTO DI ACCESSO CIVICO
Chi può presentare istanza di accesso civico ai sensi dell’art. 5 del d. lgs. n. 33/2013?
L’accesso civico non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, per cui chiunque può esercitarlo anche indipendentemente dall’essere cittadino italiano o residente nel territorio dello Stato.
È necessario motivare l’istanza di accesso civico?
Non è necessario fornire alcuna motivazione per presentare l’istanza di accesso civico.
Con quale modalità può essere presentata l’istanza di accesso civico?
L’istanza può essere trasmessa per via telematica, corredata dalle proprie generalità e da documento (carta di identità elettronica o carta nazionale dei servizi), ovvero presentata anche a mezzo posta.
A chi deve essere indirizzata l’istanza di accesso civico?
La richiesta di accesso civico deve essere presentato al Responsabile della Trasparenza.
Cosa si deve indicare nell’istanza?
È necessario identificare i dati, le informazioni o i documenti che si desidera richiedere.
Ciò vuol dire che eventuali richieste di accesso civico devono essere ritenute inammissibili laddove l’oggetto della richiesta sia troppo vago da non permettere di identificare la documentazione richiesta, oppure laddove la predetta richiesta risulti manifestamente irragionevole.
Bisogna pagare per poter effettuare l’accesso civico?
Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall’amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.
Quali sono i termini procedurali dell’accesso civico?
Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione del relativo esito al richiedente e agli eventuali controinteressati. Tali termini sono sospesi nel caso di comunicazione dell’istanza al controinteressato durante il tempo stabilito dalla norma per consentire allo stesso di presentare eventuale opposizione (10 giorni dalla ricezione della comunicazione). In caso di accoglimento, l’amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l’istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del d. lgs. n. 33/2013, a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l’avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale. Laddove vi sia stata, invece, l’accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l’opposizione del controinteressato, l’amministrazione è tenuta a darne comunicazione a quest’ultimo. I dati o i documenti richiesti possono essere trasmessi al richiedente non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato, ciò anche al fine di consentire a quest’ultimo di presentare eventualmente richiesta di riesame o ricorso al difensore civico, oppure ricorso al giudice amministrativo (cfr. art. 5, commi 7-9). L’ente destinatario dell’istanza di accesso civico ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d. lgs. n. 33/2013 è tenuto a motivare l’eventuale rifiuto, differimento o la limitazione dell’accesso con riferimento ai soli casi e limiti stabiliti dall’articolo 5-bis.

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